Tutto è iniziato con la proroga dell’invio delle certificazioni uniche al 31 marzo, seguito poi dalle misure in favore della Zona Rossa e del Settore Turistico-Alberghiero, per chiudere con il rinvio in calcio d’angolo di tutti versamenti del 16 marzo al 20 marzo.
Ora, con l’emanazione del decreto battezzato “Cura-Italia” anche il calendario Fiscale è stato costretto, come tutto il Paese, a fare i conti con l’emergenza.
Vediamo quindi di seguito le misure adottate per quanto riguarda i versamenti dovuti dai contribuenti.
PER TUTTI I CONTRIBUENTI: SOSPENSIONE ADEMPIMENTI FISCALI
Con effetto domino vengono sospesi gli adempimenti fiscali – diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e per le addizionali – in scadenza nel periodo compreso dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Il nuovo termine sarà il 30 giugno 2020 senza applicazione di alcuna sanzione. In questa proroga non rientrano quelli relativi ai dati che confluiranno nella precompilata (es. Certificazioni Uniche Dipendenti).
RICAVI SUPERIORI A 2 MILIONI DI EURO
Per i soggetti con ricavi superiori a 2 milioni ben poche agevolazioni in termini di versamenti, solamente lo spostamento della scadenza del 16 marzo rinviato alla fine di questa settimana, venerdì 20 marzo 2020.
RICAVI INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO: VERSAMENTI RIMANDATI AL 31 MAGGIO 2020
Imprese, autonomi e professionisti, con un volume di ricavi inferiore a 2 milioni di euro potranno saldare Ritenute alla fonte per lavoro dipendente e assimilati, Trattenute relative alle addizionali, Iva (Annuale e Mensile) e Contributi Inps e INAIL del periodo 8 marzo – 31 marzo senza le applicazioni di tassi o interessi nelle modalità alternativamente esposte:
- in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 che essendo domenica slitterà a al 1 giugno 2020;
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Per coloro che avessero già versato delle somme purtroppo non verrà effettuato il rimborso.
MISURE PER I SETTORI MAGGIORMENTE COLPITI: VERSAMENTI RIMANDATI AL 31 MAGGIO 2020
Richiamando quanto già disposto col decreto del 2 marzo 2020 per la filiera turistico-alberghiera, viene estesa la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte per lavoro dipendente e assimilati, degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria e dell’Iva in scadenza.
Gli ambiti ai quali viene concesso questa proroga sono quelli maggiormente colpiti dalla crisi ovvero i settori sportivo, artistico, culturale, trasporti, ristorazione ed altri elencati all’art. 57 del Decreto “Cura-Italia”.
Ciò che non verrà saldato all’originaria scadenza potrà essere alternativamente versato:
- in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 che essendo domenica slitterà a al 1 giugno 2020;
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
ULTERIORE NORMA A FAVORE PER LE SPORTIVE
La sospensione di cui sopra (ad eccezione dell’iva) è sospesa per ulteriori 30 giorni, ovvero fino al 31 maggio; i pagamenti usufruiscono dunque dell’ulteriore differimento di 30 giorni rispetto a quanto previsto sopra.
CONTRIBUENTI DELLA ZONA ROSSA
Resta fermo quanto previsto con il precedente D.M. del 24 febbraio 2020. In sostanza vengono sospesi i versamenti e adempimenti tra il 21 febbraio e il 30 aprile i quali potranno essere pagati nelle modalità sopra illustrate (unica soluzione al 1 giugno o 5 rate mensili). Nella sospensione rientrano anche i pagamenti per cartelle di Agenzia Entrate Riscossione.
TRIBUTI NON SOGGETTI ALLA PROROGA
Restano fuori da queste sospensioni i tributi non citati come:
- la tassa governativa;
- le ritenute di lavoro autonomo;
- le ritenute sulle provvigioni inerenti ai rapporti di agenzia.
Le quali dovranno essere versate entro la fine di questa settimana (20/03/2020).
CONTRIBUENTI CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 400MILA EURO
I compensi percepiti nel periodo compreso il 16 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta; la condizioni essenziale, oltre al rispetto del limite di ricavi e compensi, è che nel mese precedente il percettore del compenso non abbia sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato nel corso del mese di febbraio.
AVVISI DI ACCERTAMENTO, ATTI DI IRROGAZIONE SANZIONI, AVVISI DI LIQUIDAZIONE, CARTELLE DI PAGAMENTO
Coerentemente con quanto previsto fin ora visto vengono sospesi i termini dei versamenti, con scadenza nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, derivanti da:
- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
- atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
- atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.
Per le prime tre tipologie di atto indicate i versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020.
“ROTTAMAZIONE-TER” – “SALDO e STRALCIO”
Poi, facendo un salto a fine mese, il giorno 31 marzo sarebbe scaduta la seconda rata del “saldo e stralcio”, anche in questo caso il termine è stato prorogato al 31 maggio 2020 (lunedì 1 giugno).
Da ricordare che il “saldo e stralcio”, così come la “rottamazione-ter”, la cui scadenza era prevista per 28 febbraio 2020 e che viene posticipata al 1° giugno 2020, non ammette il mancato pagamento neppure di una rata: quindi, saltato un pagamento salta il piano.
|a cura dei Professionisti ASI Fitness|