Locazioni ai tempi del Coronavirus
Molti Clienti hanno dovuto chiudere le proprie attività per un seguirsi di DPCM sempre più stringenti. Anche le attività non rientranti nell’obbligo di chiusura hanno scelto di chiudere in modo facoltativo, non potendo garantire le norme di sicurezza sanitaria per evitare il pericolo di contagio da Coronavirus.
La domanda che ci stanno rivolgendo molti titolari di attività chiuse, soprattutto quelli che si sono dovuti attenere all’obbligo di chiusura, è se c’è la possibilità di appellarsi ad una causa di “forza maggiore”, per sospendere il pagamento dei canoni di locazione riferiti ai mesi di inattività.
La chiusura temporanea di un’attività, mette oggettivamente in difficoltà il “conduttore”, che si ritrova con l’attività ferma e un costo fisso, come quello del canone di locazione, che rimane invariato.
D’altra parte, pur essendo l’epidemia del Covid-19 e le relative misure di contenimento, come le chiusure forzate, fatti del tutto imprevedibili e straordinari, non possono essere neanche imputabili al “locatore”, tantomeno prevedibili al momento della stipula del contratto.
Sulla base di queste riflessioni ci chiediamo quale sarebbe il verdetto qualora un “conduttore” inadempiente fosse chiamato in giudizio dal “locatore” per il mancato pagamento dei canoni relativi al periodo di sospensione dell’attività, dimostrando però in maniera puntuale l’impossibilità di poter utilizzare i locali.
Lo stesso ragionamento potrebbe riguardare anche tutte le attività che hanno optato per la chiusura facoltativa, non potendo garantire le misure di sicurezza per scongiurare i contagi. In questi casi, il nostro suggerimento è quello di comunicare la chiusura in modo certificato, a mezzo PEC, all’amministrazione comunale di riferimento.
Scarica qui la bozza di comunicazione
Non sussiste invece questo ragionamento nel caso delle attività rimaste, anche solo parzialmente, aperte.
Con l’auspicio di scongiurare oltre che il virus, anche inutili contenziosi, a seguito del DPCM dell’8 marzo, abbiamo fornito una linea cautelativa suggerendo ai “conduttori” di instaurare un dialogo con il “locatore” per la richiesta della rinegoziazione del canone di pagamento, per il periodo di locazione riferito alla sospensione dell’attività. Come? Inviando prima una richiesta di riduzione, a cui segue, se accettata dal “locatore”, un accordo di locazione.
Di seguito puoi scaricare i modelli da utilizzare:
Bozza della proposta di riduzione del canone
Bozza dell’accordo di riduzione del canone
Allo stato attuale delle cose, l’accordo tra le parti, per la riduzione del canone di locazione, sembra essere l’unica soluzione di compromesso e la meno penalizzante per entrambe le parti, anche perché il decreto legge “Cura Italia”, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2020, prevede solo due interventi relativamente alle “locazioni”:
1. Misure a sostegno dello sport in tema di affitti;
2. Credito di imposta per locazioni di negozi e botteghe.
Misure a sostegno dello sport in tema di affitti
Il decreto è intervenuto rivolgendosi esclusivamente alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, sancendo che le medesime possono evitare il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento degli impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali fino al prossimo 31 maggio 2020.
Credito di imposta per locazioni di negozi e botteghe
Per botteghe e negozi arriva un credito d’imposta dell’ammontare pari al 60% del canone di locazione riferito al solo mese di marzo 2020, il tutto per venire incontro a coloro che svolgono la loro attività in affitto, ma che sono stati costretti alla chiusura nel rispetto delle misure di contenimento adottate dal Governo per frenare il contagio. Gli immobili devono essere identificati catastalmente come C/1 e sono in questo modo escluse quelle attività per le quali è stata disposta la chiusura, il cui esercizio si svolge in locali diversi da negozi o botteghe, come ad esempio le palestre.
Da questa agevolazioni sono inoltre estromesse le attività identificati come essenziali, ai sensi di quanto previsto dagli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020.
| Articolo a cura dei Professionisti di ASI Fitness |
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