Oggi riportiamo un interessante articolo che l’esperta Barbara D’Onza ha pubblicato per il portale Asi Sport Fisco. La commercialista specializzata in società sportive dilettantistiche ci aggiorna sulla normativa relativa alla comunicazione e promozione dell’attività sportiva dilettantistica. Buona lettura!
E’ ormai impensabile gestire una attività, che sia sportiva o meno, senza dedicare spazio e attenzione alla comunicazione intesa sia come strumento prettamente informativo dell’attività stessa che come momento specificatamente diretto alla promozione.
Le associazioni sportive possono fare promozione e comunicazione?
Un dubbio annoso degli operatori del settore è: le associazioni sportive possono fare promozione e quali sono eventualmente i riferimenti normativi a cui appellarsi.
In linea generale può essere sempre buona norma fare riferimento alle 5 W della comunicazione: WHO, WHAT, WHERE, WHEN, WHY, non solo perché rappresentano la guida per una comunicazione corretta, ma anche perché possono aiutare a mantenere ben chiaro chi siamo e qual è il nostro obiettivo. Quindi rispondere a queste cinque domande può facilitarci a rispettare in ogni forma di comunicazione quegli elementi che ne evidenziano la natura sportiva.
L’attenzione degli operatori verso questo argomento deriva dal fatto che la comunicazione è spesso uno degli elementi posti alla base degli accertamenti a carico delle associazioni sportive dilettantistiche e che facilmente può avere valore probatorio della natura commerciale dell’attività; tuttavia, una comunicazione che evidenzi l’aspetto istituzionale dell’associazione sportiva potrebbe invece aiutare ad escludere una revoca delle agevolazioni fiscali.
Esiste una normativa di riferimento?
Tornando a chiederci quali sono le norme di legge che possono guidarci in una corretta promozione della nostra attività, dobbiamo purtroppo evidenziare che a livello normativo non abbiamo molto supporto!
Possiamo quindi desumere come comportarci facendo affidamento all’orientamento dell’Agenzia delle Entrate delineato negli anni, unitamente alla pratica di comportamenti di buon senso e prudenziali.
Quali sono le buone regole da tenere in considerazione?
Ad esempio, in analogia con l’articolo 90 della legge 289/2002, che al comma 17 prevede espressamente per le associazioni e le società sportive dilettantistiche l’indicazione nella denominazione della specifica dicitura «sportiva dilettantistica», può essere buona regola non solo mantenere questa indicazione nelle comunicazioni, ma anche aggiungere elementi che attestino tale qualifica.
- Riportare quindi il numero di affiliazione all’Ente di Promozione Sportiva e l’iscrizione al Registro CONI potrebbe essere un comportamento corretto.
- Mantenere uno stile di comunicazione che non esprima un approccio squisitamente economico può aiutare a prendere le distanze da un’attività di tipo meramente commerciale, anche se è facile capire che si tratta di un ambito molto soggettivo.
Cosa è cambiato con la Circolare 18/E/2018? Semaforo verde per la comunicazione?
Il dubbio sulla possibilità di promuovere l’attività sportiva dilettantistica lo toglie la recente circolare 18/e/2018 al punto 7.6, dove, alla domanda se l’attività di promozione di ASD o la previsione di condizioni agevolate di pagamento di quote associative potrebbero essere valutate, in sede di verifica fiscale, come elementi per qualificare l’attività svolta come attività commerciale, viene risposto esplicitamente che tutte quelle attività finalizzate alla promozione dell’associazione e dell’attività sportiva, così come l’uso di modalità di pagamento tramite convenzioni di credito al consumo, non sono sufficienti di per sé ad una riqualificazione dell’attività come commerciale.
La condizione sostanziale, espressa dall’Agenzia, è che però non facciano parte di un modello organizzativo più ampio e commercialmente strutturato proprio degli operatori di mercato.
Con questa interpretazione viene dato quindi il via libera all’utilizzo di campagne promozionali veicolate attraverso i classici strumenti cartacei e probabilmente, con una interpretazione più ampia, ai siti web e pagine social.
Bisogna però prestare attenzione perché se da un lato la circolare dà il semaforo verde sulla possibilità di fare promozione, dall’altro non è altrettanto chiara nello specificare che cosa si intenda per promozione e nemmeno nel delimitare i confini di ciò che è proprio degli operatori di mercato.
L’utilizzo di sponsorizzate sui social o campagne Adwords come sono interpretate?
Probabilmente dipende dal contesto della specifica realtà analizzata e si conferma nuovamente un orientamento alla valutazione della sostanza rispetto alla forma.
di Barbara D’Onza, Commercialista ed esperta in ASD e SSD consulente Asi Fitness
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