L’INPS con avviso del 27 Marzo 2020 ha comunicato che le domande per usufruire dell'”indennità 600 euro” potranno essere presentate online a partire dal 1° aprile 2020, accedendo alla propria area riservata del sito INPS con UNA delle seguenti modalità:
- SPID di secondo livello o superiore;
- PIN dispositivo (INPS);
- Carta di Identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Lo SPID si può ottenere:
- tramite richiesta autonoma https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
- oppure puoi rivolgerti a terze parti, come provider, professionisti o comitati (come ad esempio il Comitato ASI Toscana)
Il PIN SEMPLIFICATO dell’INPS si può ottenere:
- Collegati all’indirizzo https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53534 cliccando sulla funzione RICHIEDI PIN;
oppure - Chiama il numero verde INPS 803 164 (gratuito da telefono fisso) o al numero 06 164164 (a pagamento a seconda della propria tariffa telefonica da rete mobile).
Attenzione: quando andrai a fare la richiesta del PIN potrebbero essere necessari i seguenti allegati:
- Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità;
- Copia fotostatica del codice fiscale;
- Le coordinate bancarie o postali del beneficiario per l’accreditamento dell’importo.
Ad oggi le modalità operative della richiesta di indennità sono sconosciute, tuttavia non appena saranno rese note, provvederemo a pubblicare un nuovo aggiornamento.
Per completezza riepiloghiamo tutti i soggetti beneficiari, evidenziando le voci di interesse per il settore sportivo:
- impresa individuale (artigiani o commercianti) titolare di partita IVA propria, non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza o Enasarco;
- socio di società di persone, iscritto all’AGO INPS (artigiani o commercianti), non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza;
- socio iscritto all’AGO INPS (artigiani o commercianti) di società di capitali, non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza;
- libero professionista iscritto alla Gestione separata, non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza (ISTRUTTORE CON PARTITA IVA);
- amministratore di società di capitali (anche non socio e non titolare di partita IVA) iscritto alla Gestione separata per il compenso, non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza;
- collaboratore familiare di impresa individuale (artigiani o commercianti), anche se non titolare di partita IVA propria, non pensionato, non dipendente, non iscritto ad altre casse di previdenza;
- collaboratore coordinato e continuativo (co.co.co.) che svolge attività a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- dipendenti del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro dal 01 Gennaio 2019 al 17 Marzo 2020 e non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 Marzo 2020;
- operai agricoli a tempo determinato purché possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo;
- lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo che abbiamo almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019, con reddito non superiore da € 50.000 (2019) e non siano titolari rapporto di lavoro dipendente al 17 Marzo 2020
Per concludere facciamo presente che questa procedura NON RIGUARDA i soggetti che percepiscono i cosiddetti “compensi sportivi” ossia:
- i Co.Co.Co. (collaborazione coordinata e continuativa) di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale;
- gli istruttori che non hanno Partita IVA.
Per questi soggetti, la procedura è rimandata al portale “Sport e Salute” e si attendono chiarimenti dal Ministero
|Articolo a cura dei Professionisti ASI Fitness|
Per eventuali richieste di chiarimento compila i campi qui sotto: