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Il comma 11 dell’art. 53 del D.lgs.165/2001, così come modificato dalla L.190/2012, prevede che a partire dal 28 novembre 2012, come anche riportato sul sito del MEF, le comunicazioni dei compensi erogati da soggetti pubblici e privati, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, siano trasmesse all’amministrazione di appartenenza del dipendente nel termine di 15 gg. dall’effettiva erogazione del compenso.

Per i Contratti Sportivi è stata introdotta con il D.L. Sport in vigore dal 1° giugno 2024 una semplificazione che prevede la comunicazione in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto se avviene durante l’anno o al 30 gennaio se il contratto è in essere al 31.12 (o è cessato con la fine dell’anno), facciamo degli esempi:

  • 30 settembre si interrompe il contratto con un Lavoratore sportivo che è anche Dipendente Pubblico, comunicazione dei compensi percepiti per i mesi di collaborazione, gennaio a settembre (incassati anche in ottobre), entro il 30 ottobre;
  • Contratto in essere al 31 dicembre, che procede per l’annualità successiva, con un Lavoratore sportivo che è anche Dipendente Pubblico, comunicazione dei compensi percepiti per i mesi di collaborazione, gennaio (o dal mese di inizio) a dicembre (incassati anche entro12 gennaio anno successivo), entro il 30 Gennaio;

Chi deve fare la comunicazione?
La regola generale prevede che i soggetti (pubblici o privati) comunichino, all’amministrazione di appartenenza dello sportivo dipendente pubblico, l’ammontare del compenso erogato per svolgimento di incarichi subordinati ad autorizzazione entro 15 giorni dall’erogazione del compenso stesso e per gli sportivi nei tempi sopra descritti.

Tutti i compensi erogati a dipendenti pubblici vanno comunicati?
L’obbligo riguarda solo i rapporti soggetti ad autorizzazione e quindi per i lavoratori sportivi, dipendenti pubblici, che hanno un rapporto che determina un compenso
complessivamente non superiore a 5.000 euro non devono essere comunicati.
 
Ps: L’ art. 53 co. 6 D.lgs. 165/2001 è stato modificato il 1° giugno 2024, sempre con il D.L. Sport, per cui, le prestazioni di lavoro sportivo, che generano un compenso fino all’importo di 5.000 euro annui, sono escluse, come i volontari, dal regime autorizzatorio e anche per esse è necessaria la comunicazione preventiva all’amministrazione di appartenenza.
 
Come si fa la comunicazione?
Non è richiesta una particolare forma per adempiere alla comunicazione. Poiché deve essere fatta all’amministrazione di appartenenza del collaboratore, molte ASD e SSD provvedono tramite il dipendente pubblico stesso.
 
È fondamentale tenere presente che è nell’interesse del committente avere prova che l’adempimento è stato effettuato. Pertanto, si consiglia di farsi consegnare una copia protocollata dell’avvenuta comunicazione.
 
Attenzione: E’ consigliato verificare se le singole Amministrazioni abbiano adottato una specifica modulistica, come il Ministero della Difesa che il 22 dicembre 2023 ha emanato una circolare esplicativa per le attività extraprofessionali, fornendo anche modulistica relativa.
 
Le comunicazioni possono essere fatte anche tramite PEC o Raccomandata.

Ci sono sanzione, in caso di mancata comunicazione?
Se l’ASD o la SSD non comunica i compensi o assegna un incarico retribuito senza autorizzazione, può essere multata per una somma pari al doppio dei compensi pagati. Il Ministero delle Finanze, con l’aiuto della Guardia di Finanza, si occupa di verificare queste violazioni e applicare le sanzioni.

Per il collaboratore, se svolge attività remunerata senza l’autorizzazione necessaria, il compenso dovrà essere restituito; l’ASD o SSD è solidalmente responsabile. L’importo va versato nel bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente, per essere destinato a fondi di produttività o equivalenti. Il dipendente pubblico che riceve indebitamente il compenso è soggetto alla responsabilità della Corte dei conti.

(il presente articolo è stato elaborato da ASI PISA)