E’ proprio di ieri sera, poco dopo le 19, fa la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Il contenuto conferma quanto era trapelato dalle bozze e analizzato con la nostra precedente comunicazione di domenica sera.
Il decreto quindi prevede la sospensione dal 23 marzo al 3 aprile di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo indicato quanto nel documento.

Pertanto il primo passo da compiere è controllare se il codice ATECO (combinazione alfanumerica che identifica una ATtività ECOnomica) della propria partita IVA sia incluso nell’elenco pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Oltre all’allegato c’è di più 
Oltre all’allegato – il quale può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze – bisogna considerate quanto di seguito sintetizzato

Attività Professionali
Per espressa previsione viene richiamato il contenuto del precedente DPCM dell’11 Marzo permettendo la continuazione dell’attività al rispetto delle raccomandazioni del comma 7 dell’art. 1 del decreto.

Attività Commerciali
A parte la proroga al 3 aprile niente cambia rispetto al decreto dell’11 marzo. Viene infatti richiamato integralmente quanto precedentemente disposto prevedendo la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del DPCM dell’11 marzo

Attività Funzionali
Possono essere svolte le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, di quelli pubblica utilità e nonché di quelle definite essenziali. Vi è però la necessità di effettuare una preventiva comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività pubbliconsentite

Dilazione al 25 marzo per completamento delle attività
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto possono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Settore Alimentare
Supermercati e altri negozi di generi alimentari continueranno normalmente la propria attività.

Settore Farmaceutico
Come per il comparto alimentare nulla cambia per quanto riguarda per produzione, acquisto e trasporto di medicinali: farmacie e parafarmacie resteranno regolarmente aperte.

Edicole e tabaccai
Non si interrompe né la produzione né l’apertura di tabaccai e giornali: saranno regolarmente aperti.

Trasporti
Restano esclusi dallo stop i trasporti ferroviari di persone e merci, quello di passeggeri in aree urbane ed exrtaurbane, i taxi, il noleggio di auto con conducente, il trasporto di merci su gomma, il trasporto marittimo e quello aereo.
Seppur l’attività di trasporto rimane regolare i cittadini – ai sensi dell’ordinanza congiunta di qualche ora fa del Ministero dell’Interno e del Ministero della Salute – dovranno tener conto dell’ulteriore divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in Comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.
Ovviamente questo decreto fa seguito all’annuncio di ieri sera di Conte e mira a contenere i rientri che si potrebbero verificare a seguito dell’ulteriore chiusura che verrà disposta con il decreto in corso di pubblicazione.
L’ordinanza di oggi è immediatamente esecutiva e rimane in vigore fino alla pubblicazione del DPCM nel quale è prevista una norma ad hoc.

Attività Essenziali
Per attività essenziali si intendono quelle attività che continueranno ad esercitare la propria attività.
Nelle decreto, viene allegato un preciso elenco sulla base del codice ATECO (combinazione numerica che identifica un’attività economica) di quelle consentite.
L’elenco è piuttosto esteso ed eterogeneo, solo per fare un’esempio, si parte dalle attività agricole, di pesca e dell’industria alimentare in genere, passando poi alla fabbricazione tessile, per concludere con la raccolta dei rifiuti.

DI INTERESSE PER IL SETTORE SPORTIVO – Attivita’ Non Essenziali
Saranno consentite solo in modalità Smart Working. Pertanto nel tentativo di dare una risposta ai quesiti che ci sono giunti in queste primissime ore si reputa che non sarà più giustificato lo spostamento dell’istruttore che si reca al centro per registrare una lezione a distanza.

Attivita’ Funzionali A Quelle Essenziali
Sulla base di quanto disposto nel decreto, è consentito lo svolgimento di quelle attività, non ricomprese nelle gruppo delle essenziali, ma che sono funzionali ad assicurare la filiera di quest’ultime.

DI INTERESSE PER IL SETTORE SPORTIVO – Completamento Attivita’ Necessarie Per La Sospensione
Per le attività che non sono reputate come essenziali, dovendo pertanto sospendere la propria produzione, viene concesso un ulteriore lasso di tempo per completare le attività necessarie alla sospensione.
Dunque, rispondendo ad un quesito giunto in queste ore, il manutentore dell’impianto del centro avrà a disposizione un ulteriore lasco per poter spegnere quest’ultimo.

Qualche Precisazione Di Chiusura
Da oggi sono in vigore misure ancora più restrittive relativamente al trasferimento delle persone.

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