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Aggiornate sulla base delle disposizioni del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 e come modificato dal decreto legge 23 luglio 2021, n. 105

Nelle FAQ aggiornate hanno finalmente trovato risposta alcune delle principali domande che interessavano i nostri affiliati.

Segnaliamo in particolare le seguenti:

16. È richiesta la Certificazione Verde per le diverse categorie di lavoratori all’interno dell’impianto sportivo?
In riferimento alla necessità di possesso della certificazione verde da parte di operatori come istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc. che operano all’interno di strutture in cui è richiesta la stessa, si rappresenta che la normativa vigente all’articolo 9-bis del DL 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla L. 18 giugno 2021, n.87) introdotto con il DL 23 luglio 2021, n.105 ne prevede l’obbligo esclusivamente per gli utilizzatori dei servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso.
21. Per l’accesso agli spogliatoi, limitatamente alle attività all’aperto, è richiesta la Certificazione Verde?
In riferimento all’utilizzo degli spogliatoi si comunica che per gli stessi non è richiesto il possesso della Certificazione Verde, ma permane l’obbligo di mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, di tenere correttamente indossata la mascherina, e di rispettare quanto indicato all’interno delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere.

22. La Certificazione Verde può essere sostituita da un’autodichiarazione?
L’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n.52.
Non sono ammesse autocertificazioni o certificazioni diverse da quelle previste dalla normativa

23. Qual è la frequenza di richiesta della Certificazione Verde?
Il controllo sulla validità della Certificazione Verde deve essere effettuato ad ogni accesso.

24. È richiesta la Certificazione Verde per il solo transito necessario a raggiungere luoghi di allenamento all’aperto?
No, la Certificazione Verde non è richiesta per il solo transito all’interno di luoghi chiusi finalizzato al raggiungimento di spazi all’aperto.


Pare tuttavia che il prossimo decreto al quale il Governo sta lavorando contenga prescrizioni più restrittive, con riferimento a istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist ed accompagnatori.

Ma per il momento, potete riferirvi senza timore di smentita a queste indicazioni.