Le misure straordinarie in tema di mutui, finanziamenti e leasing riguardano le imprese, ma anche chi ha un mutuo prima casa e in questo momento, si trova in difficoltà a sostenere l’impegno economico delle rate.
Prima di analizzare il D.P.C.M. 16 Marzo 2020 “CURA ITALIA”, in corso di attuazione, è utile analizzare le due forme di sospensione dei mutui già in vigore: 1) Fondo di Solidarietà (per i privati)La sospensione delle rate del mutuo era già prevista dal Fondo di Solidarietà istituito con la Legge n 244/2007 ed è rivolta alle famiglie e ai soggetti titolari di un mutuo prima casa che si trovano in situazioni di temporanea difficoltà economica, per cessazione del rapporto di lavoro o sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per decesso o grave infortunio. Questa riguarda solo il pagamento della quota capitale del mutuo, mentre gli interessi vanno comunque corrisposti. Essendo una legge datata, ci limitiamo ad allegare bozza della domanda che ha rilasciato il MEF >>> Scarica l’allegato 1 2. Le moratorie sottoscritte dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) a tutela delle impreseVenerdì 6 marzo 2020, l’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto un Addendum all’Accordo per il Credito del 2019, in tal modo prorogando l’applicazione della misura “Imprese in Ripresa 2.0”.
Cos’è la quota capitale? Per le operazioni di allungamento dei mutui, il periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento. Per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione, il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni. Molti istituti stanno allargando questa procedura anche ai privati. Come fare operativamente?Per le imprese serve:
Per i privati è necessario:
Andiamo dunque ad analizzare il più recente D.P.C.M. 17 Marzo2020 “CURA ITALIA”Con il nuovo decreto sarà possibile richiedere la sospensione del mutuo relativo all’acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti, per un massimo di due volte e per un periodo complessivo di 18 mesi, prorogandone così la scadenza. Il Fondo di Solidarietà provvederà al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Possono beneficiarne non solo coloro che hanno subito la riduzione dell’orario o la sospensione dal lavoro in seguito all’allarme Coronavirus, ma anche – e per un periodo di 9 mesi – i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato “in un trimestre successivo al 21 febbraio2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data”, una riduzione del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in seguito alla chiusura o alla riduzione del lavoro dovuta alle misure adottate dalle autorità competenti con il diffondersi del Covid-19. Per presentare la domanda bisogna ancora attendereNonostante i decreti legge siano immediatamente in vigore una volta pubblicati in Gazzetta Ufficiale, per poter presentare la domanda di sospensione bisognerà attendere le disposizioni, che come indicato nel testo del Decreto “Cura Italia”, saranno emanate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto Decreto (pertanto entro il 17 aprile). Attenzione! Il decreto include misure anche a favore delle PMIInoltre per le imprese italiane che alla data dell’entrata in vigore del decreto (17/03/2020) avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari è previsto che:
| A cura dei Professionisti ASI Fitness, esperti nel settore sportivo dilettantistico | Asi Fitness provvederà a pubblicare i prossimi aggiornamenti sull’argomento. |