Il legislatore, oltre ai provvedimenti urgenti per limitare i contagi da Coronavirus, sta adottando delle misure a carattere fiscale, fino a questo momento insufficienti, per contenere gli effetti sul comparto economico del paese; venerdì 13 marzo sarà approvato l’atteso del Decreto da parte del Governo già presentato mercoledì 11.

Fino a questo momento le agevolazioni emanate coinvolgono un gruppo limitato di soggetti ovvero quelli ricompresi nella originaria zona rossa, gli 11 comuni tra Lombardia e Veneto.

 CRITERIO TERRITORIALE, Sospensione di versamenti e adempimenti nella sola Zona Rossa prevista con il DPCM 01 marzo 2020

Versamenti ed Adempimenti

Con l’art. 5 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, è stato disposto – per le sole aziende che risiedono nei comuni ricompresi nella originaria Zona Rossa (11 Comuni tra Lombardia e Veneto) o che nelle stessa aerea hanno la sede operativa o legale – il differimento dei versamenti previsti nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile. Nel dettaglio quindi vengono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020. Tali adempimenti e versamenti dovranno poi essere effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per quei centri che avessero già versato delle somme purtroppo non verrà effettuato il rimborso. Pertanto qualora il centro fitness operi in una dei comuni contenuti nel primo elenco può usufruire della sospensione. In modo tempestivo l’INAIL si è già mossa con la pubblicazione di una circolare per indicare le modalità da seguire per la sopensione.

Agenzia Entrate Riscossione

Sempre nella Zona Rossa – lo ripetiamo, nella sua versione limitata degli 11 comuni tra Lombardia e Veneto – è stato altresì sospeso il pagamento delle cartelle di pagamento emesse da Agenzia Entrate Riscossione indirizzate nei confronti di Persone Fisiche e di Soggetti Diversi che alla data del 21 febbraio 2020 vi fossero residenti; tali pagamenti andranno poi effetti entro il 1° maggio.

CERTIFICAZIONI UNICHE

L’invio delle Certificazioni Uniche è uno dei pochi appuntamenti del calendario fiscale che sono stati rimandati su tutto il territorio nazionale. Questo primo adempimento dell’anno costituisce sempre un primo ostacolo non facile da superare per i Centri Sportivi i quali si trovano a dover comunicare, ad una distanza relativamente ravvicinata dalla fine dell’anno, un’ingente mole di dati riguardanti i compensi sportivi e i loro percettori.

CONCLUSIONI

Per quanto fin ora letto, emerge come le misure in termini di sospensione dei versamenti è per il momento riservata le Sportive Dilettantistiche contenute nella prima “zona rossa” mentre nulla viene previsto, ci auguriamo solo per il momento, per le realtà che pur non trovandosi nelle zone inizialmente più colpite da questa epidemia vengono comunque travolte dagli effetti sociali ed economici.

Pertanto ad oggi, salvo ulteriori novità, i Centri dovranno fare i conti con le scadenze imposte dal calendario fiscale, la prima è quella oramai alle porte del 16 marzo: classiche scadenze del 16 del mese e liquidazione dell’iva annuale la quale è possibile di posticipare o rateizzare pagando le dovute maggiorazioni al 30 aprile  .

I titolari si trovano a dover compiere delle scelte ed il suggerimento migliore che ci sentiamo di darvi è quello di provare a pianificare gli impegni che ci saranno da qui a fine aprile facendo una comparazione con la stima delle entrate: solo così ci si potrà rendere conto se conviene rinviare questo pagamento in attesa o di un intervento statale o di tempi migliori.

Nella malaugurata ipotesi che da qui alla prossima scadenza il legislatore non intervenisse si ricorda l’istituto del ravvedimento operoso ovvero quello strumento che “consente” di posticipare il pagamento di un tributo per poi provvedere spontaneamente alla omissioni e alle irregolarità commesse, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduate in ragione della tempestività. Da sottolineare come sia applicabile solo per le imposte dirette, per le imposte indirette e per i tributi locali (no per contributi e versamenti).

Un breve esempio per darne un’idea. Nel caso in cui al 16 del mese si decida decida di non pagare un debito IVA mensile pari a € 1.000,00 si potrà:

  • entro 15 giorni, provvedere al pagamento del tributo maggiorato degli interessi versando contestualmente una sanzione pari a € 10,00 (1% del tributo omesso per ogni giorni di ritardo);
  • entro 30 giorni, provvedere al pagamento del tributo maggiorato degli interessi versando contestualmente una sanzione pari a € 15,00 (1,5% del tributo omesso);
  • entro 90 giorni, provvedere al pagamento del tributo maggiorato degli interessi versando contestualmente una sanzione pari a € 16,70 (1,67% del tributo omesso);

 

Si consiglia un confronto e valutazione col proprio consulente o di contattare la nostra segreteria al numero  0498364069

A cura di Michele Meucci, Commercialista esperto in ASD